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Con il Regolamento (UE) 2023/956, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 16 maggio 2023, è stato istituito il nuovo Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism).

Il CBAM è uno dei provvedimenti nell’ambito del Green Deal della UE, con i quali si intende perseguire la riduzione delle emissioni unionali di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030.

L’obiettivo del CBAM è quello di contrastare il rischio di ‘carbon leakage’, ossia della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Questo fenomeno ‘elusivo’ si manifesta quando:

  • le aziende con sede nell'UE trasferiscono le produzioni ad alta intensità di carbonio in paesi situati in giurisdizioni estere per beneficiare di standard di impatto ambientale più bassi di quelli unionali
  • i prodotti usualmente acquistati nella UE vengono sostituiti da prodotti identici o similari con una alta intensità di carbonio provenienti da paesi terzi

Ciò considerato, il CBAM istituisce una ‘Carbon Tax’ da applicarsi, almeno nella prima fase e con riserva di ampliare il perimetro di riferimento, su tutti i prodotti importati in Unione Europea che rientrano nei settori: ghisa, ferro e acciaio, cemento, concimi, alluminio, energia elettrica, idrogeno. 

Entrata in vigore

Il Regolamento prevede un periodo transitorio iniziale, dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, per consentire agli importatori unionali dei beni incisi dal CBAM di adeguarsi alle nuove prescrizioni normative. In questa prima fase, gli importatori saranno tenuti ad ottemperare ai soli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 34 e 35 del Regolamento. Inoltre, già a partire dal 31 gennaio 2024 gli importatori unionali potranno presentare la domanda per ottenere lo status di Dichiarante CBAM Autorizzato e i gestori di impianti ubicati in paesi extra UE potranno presentare la richiesta di registrazione nell’apposita sezione del Registro CBAM a loro dedicata.  

A partire dal 1° gennaio 2026, invece, tutte le disposizioni del CBAM diventeranno definitivamente operative e le imprese interessate dovranno adempiere gli obblighi stabiliti dal Regolamento nella loro interezza.

In particolare, i soggetti stabiliti in uno Stato membro dovranno:

  • ottenere lo status di ‘dichiarante CBAM autorizzato’, per poter importare le merci ricomprese nei settori interessati dal CBAM
  • procedere all’acquisto dei certificati CBAM
  • provvedere al calcolo e alla conseguente dichiarazione delle emissioni incorporate nei prodotti importati

Come gli esperti KPMG possono offrire supporto

Il Team Trade & Customs dello Studio Associato di KPMG fornisce assistenza, a partire dalle attività di ‘impianto’ richieste per il periodo transitorio, per definire la road map necessaria a gestire i diversi adempimenti previsti con l’entrata in vigore del CBAM, che sono i seguenti:

  • valutazione strategica e assistenza per ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato (verifica dell’origine non preferenziale dei prodotti e analisi dei flussi di importazione per individuare il soggetto dichiarante)
  • valutazione strategica e assistenza per ottenere la registrazione nell’apposita sezione del Registro CBAM dei gestori di impianti ubicati in paesi extra UE
  • analisi dei codici doganali dei prodotti importati da paesi extra UE, al fine di stabilirne la coerenza con le rispettive caratteristiche merceologiche e la potenziale rilevanza rispetto agli obblighi CBAM sulle merci importate dalla Società, individuando gli eventuali prodotti nel perimetro di riferimento
  • istruzione dei fornitori e adeguamento contrattuale alle nuove previsioni
  • monitoraggio, rendicontazione e verifica (MRV)
  • compliance e reporting (relazione CBAM)
  • set up di una procedura automatizzata per reportistica e pagamento del ‘dazio ambientale’

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